(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 2
                            gennaio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale n. 47/1991
    1. Il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale 9 settembre 1991,
n.  47  (Norme  sull'eliminazione  delle  barriere  architettoniche),
modificato dall'Art. 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 34, e'
sostituito dal seguente:
    «1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e
di  settore,  in  coerenza  con  quanto  disposto  dalla  errore.  Il
segnalibro   non   e'  definito,  modificata  dalla  legge  regionale
28 dicembre  2000,  n.  82,  la Regione tiene conto dell'obiettivo di
eliminare  le  barriere  architettoniche  in  ambito  regionale e nei
servizi di trasporto pubblico di sua competenza.».
    2.  Il  comma  2  dell'Art. 4 della legge regionale n. 47/1991 e'
sostituito dal seguente:
    «2.   La   Regione  finanzia  con  risorse  proprie,  determinate
annualmente  con  legge  di  bilancio,  l'esecuzione  di  opere  e la
realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
all'eliminazione   delle   barriere   architettoniche   nelle  civili
abitazioni  dove  sono  residenti  persone  disabili. Provvede, a tal
fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai
comuni  singoli  o  associati,  ai  sensi dell'Art. 5-bis, secondo il
procedimento di cui al titolo I-bis, una quota di risorse determinata
in relazione:
      a) ai dati demografici;
      b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilita' rilevati;
      c) ai  dati  di utilizzazione dei contributi erogati negli anni
precedenti  per l'eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni
dove sono residenti persone disabili.».
    3.  Il  comma  3  dell'Art. 4 della legge regionale n. 47/1991 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Al fine di promuovere e sostenere l'attuazione dei programmi
comunali    di   intervento   per   l'abbattimento   delle   barriere
architettoniche  di  cui all'Art. 9, la Regione elabora indirizzi per
un  coordinamento  degli  interventi al livello territoriale di zona,
all'interno  del  piano  integrato sociale regionale. In tale ambito,
prevede  specifiche  misure  di sostegno utilizzando il fondo sociale
istituito  ai  sensi  dell'Art. 68 della Errore. Il segnalibro non e'
definito.  (Organizzazione  e  promozione di un sistema di diritti di
cittadinanza  e  di  pari  opportunita'; riordino dei servizi socio -
assistenziali  e  socio  - sanitari integrati), e con altri eventuali
stanziamenti previsti nel bilancio regionale.».
    4.  Il  comma  4  dell'Art. 4 della legge regionale n. 47/1991 e'
sostituito dal seguente;
    «4.  Oltre  agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato
sociale  regionale  la  Regione  individua  altresi' i criteri per la
definizione  di  indicatori  e parametri volti a garantire un sistema
omogeneo   e   continuo   di   informazioni   e  conoscenze  relative
all'ambiente   costruito   idonei   a   favorire   il   processo   di
programmazione  sul territorio indicando le forme di compatibilita' e
fattibilita', con particolare riferimento alle zone caratterizzate da
forme  di  degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli
indirizzi   forniti   dalla   normativa  in  materia  di  recupero  e
qualificazione dei sistemi insediativi.».